lunedì 23 febbraio 2015

il delitto d'onore

Lo chiamavano delitto d’onore
La lunga storia della legge sul delitto d’onore. A che punto siamo?
Uccidere la propria compagna, il suo amante, per salvaguardare l’onore: il proprio e quello di un intero gruppo famigliare. A che prezzo? Non troppo alto, almeno fino al 1981, anno che segna una svolta in Italia per la legislazione sul diritto d’onore.
Questo tipo di delitto matura all’interno di una comunità, più spesso in ambiente famigliare e, dunque, si configura come omicidio di prossimità.
Dell’omicidio di prossimità vanno considerate le variabili: l’omicidio di un parente (parricidio), poiché incide su legami di sangue, è stato considerato, nella storia, più grave, per esempio, rispetto all’uccisione di un figlio, di un nipote e, più in generale, di un minorenne (infanticidio). Il delitto d’onore, poi, ha seguito un percorso del tutto diverso ed è stato sempre in qualche modo “scusato”, motivato, perché inteso come reazione ad un’azione altrettanto criminosa.
È così da secoli, per non dire da millenni: nell’antica Grecia, la patria del diritto, il legislatore Solone considerò il parricidio un reato inconcepibile per una società basata sulla famiglia; nella Roma antica, in età monarchica, il re Numa Pompilio decretò che il parricidio fosse punito con una pena capitale particolarmente severa che consisteva nel chiudere il colpevole in un sacco pieno di serpenti e gettarlo in mare. Il figlicidio e l’uxoricidio, invece, erano consentiti e giustificati dalla supremazia e dal controllo che il pater familias aveva sui figli e sulla moglie, per il mantenimento dell’onore famigliare.
Nella sostanza, questa norma di duemilasettecento anni fa, in Italia, è stata abolita solo nel 1981.
Ripercorriamo un po’ la nostra storia più recente e soffermiamoci sugli ultimi centocinquanta anni. Il primo Codice Penale unitario, in Italia, è datato 1859 ed è una diretta emanazione dello Statuto Albertino. L’articolo 561 di questo Codice parla dell’omicidio per causa d’onore dovuto alla sorpresa in atti di incontinenza che eccitano il giusto dolore, “difficilissimo da temperare”. Per questo tipo di omicidio è prevista una sensibile attenuazione della pena (però, se a uccidere è una moglie offesa, l’attenuazione della pena è inferiore). Presupposto di questa legge è che un fatto ingiusto abbia scatenato l’ira. In un Manuale di Diritto Penale del 1880, curato dal giurista Pessina, si legge:
“L’uomo non è solo attività, ma anche recettività […]e di rincontro all’ethos ci ha il pathos che esercita la sua potente efficacia (…) e determina azioni straordinarie o deprecabili.”
In base all’articolo 561, chi poteva uccidere?
Sicuramente il marito che sorprendeva in flagranza di adulterio la moglie e, vindice del talamo violato, poteva assassinare sia la moglie che il suo amante; potenziali assassini erano anche genitori che sorprendessero nella propria casa la figlia in flagranza di adulterio; infine, le mogli tradite e offese. Tuttavia esse godevano di minori attenuanti, come si è già detto, poiché si considerava che nell’animo di una donna avesse efficacia solo il sentimento della gelosia. Nell’animo di un marito oltraggiato ha peso anche la violazione dell’onore.
Nel 1889 si passò al codice Zanardelli e anche qui il delitto d’onore era scusato e punibile con il carcere da 1 a 5 anni.
Nel 1930, in piena età fascista, a disciplinare il delitto d’onore è il codice Rocco. Se l’omicidio, in generale, è punito da 21 a 24 anni di prigione (ma, in casi particolarmente gravi si può arrivare all’ergastolo), per il delitto d’onore la reclusione va dai 3 ai 7 anni. Con l’articolo 587 si precisa che lo stato d’ira di chi uccide può essere giustificato anche solo dal sospetto di un tradimento. La regressione culturale rispetto al 1859 è evidente.
Nel 1948 la Costituzione Italiana stabilisce importanti principi di parità dei diritti e dei doveri dei cittadini e, nel 1955, la Corte Costituzionale decreta finalmente che il reato di adulterio (che il Codice Rocco prevedeva solo per la moglie) sia esteso ad entrambi i coniugi; si aggiunge anche che il marito non può per alcun motivo picchiare la moglie. Non gli è più riconosciuto lo ius corrigendi e il marito perde il suo potere correttivo ed educativo sulla moglie. Una volta per tutte, dunque, si precisa che il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Nel 1981 le disposizioni sul delitto d’onore sono abrogate dal Parlamento Italiano con la legge n. 442. È abolito anche l’istituto assurdo del “matrimonio riparatore”, che prevedeva l’estinzione del reato di violenza carnale nel caso che lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, “salvando l’onore della famiglia”.
Passi da gigante, dunque, rispetto al Codice del 1930. Eppure le statistiche parlano chiaro e le donne continuano a morire per mano di mariti, amanti respinti, fidanzati gelosi.
Cosa può fare la legge?
Per prevenire i fatti di sangue, il decreto 96/2013 interviene a disciplinare il reato di Stalking. Il 15 Ottobre 2013 è approvata la norma contro il Femminicidio che prevede, tra le altre cose: l’arresto obbligatorio in flagranza di reato; l’allontanamento del coniuge o del colpevole violento da casa della vittima (i destinatari di questo provvedimento sono controllati anche con un braccialetto elettronico); la querela irrevocabile; una corsia giudiziaria preferenziale per i processi di femminicidio; il patrocinio gratuito per la vittima in caso non possa permettersi un avvocato difensore; il permesso di soggiorno per le vittime straniere; la possibilità per le vittime di essere informate sull’iter giudiziario del colpevole.
Fin qui la legge.
Tuttavia, perché una legge abbia autentica efficacia deve essere sostenuta, necessariamente, da cambiamenti culturali. È per questo che si rende indispensabile una sensibilizzazione ad ampio raggio della società per eliminare stereotipi e pregiudizi. Bisogna prevedere corsi di formazione per i funzionari delle istituzioni pubbliche (penso al personale degli ospedali o alle forze dell’ordine) per renderli competenti all’ascolto delle vittime. E soprattutto bisogna aprire il dibattito nelle scuole: è necessario che i giovani acquistino coscienza di questi problemi e si preparino ad affrontarli, a combatterli, ma soprattutto a prevenirli.
Solo in questo modo i risultati saranno più profondi ed evidenti.






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